Art. 56 (Sostegno alla genitorialità)
1. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013 – 2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, dei quali due giorni in sostituzione della madre e con un riconoscimento di un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al cento per cento della retribuzione e il restante giorno in aggiunta all’obbligo di astensione della madre con un riconoscimento di un’indennità giornaliera pari al cento per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro, almeno quindici giorni prima dei medesimi. All’onere derivante dalla presente lettera valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015 si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale viene corrispondentemente ridotto, e quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013- 2015 ai sensi dell’articolo 70 della presente legge.
b) nei limiti delle risorse di cui al comma 3 e con le modalità di cui al comma 2 è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting da richiedere al datore di lavoro
2. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 3:
a) i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al presente articolo;
b) il numero e l’importo dei voucher, tenuto anche conto dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.
3. Il decreto di cui al comma 2 provvede altresì a determinare, per la misura sperimentale di cui al comma 1, lettera b), e per ciascuno degli anni 2013-2015, la quota di risorse del citato Fondo di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel limite delle quali è riconosciuto il beneficio previsto dalla predetta misura sperimentale. 66
