Art. 57 (Efficace attuazione del diritto al lavoro dei disabili)
1. All’articolo 4, comma 1, della legge 13 marzo 1999, n. 68, il primo periodo è sostituito dal seguente:
“Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4- bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.”.
2. All’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti.”.
3. All’articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 8-quater è aggiunto il seguente: “8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all’istituto dell’esonero dagli obblighi di cui all’articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo.”.
Art. 58 (Interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati)
1. All’articolo 22, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole “per un periodo non inferiore a sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al periodo precedente, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b)”. 68
