Capo VI
Politiche attive e servizi per l’impiego
Art. 59 (Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3 la rubrica è sostituita dalla seguente: “Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l’impiego”;
b) all’articolo 3, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “2. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di isoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma debbono prevedere almeno l’offerta delle seguenti azioni:
‐ azioni di orientamento collettive tra i tre ed i sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale; colloquio di orientamento entro i tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;
‐ formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei ed i dodici mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato ed alla domanda di lavoro dell’area territoriale di residenza;
‐ proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito.
3. Nei confronti dei beneficiari di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione dall’attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 debbono prevedere almeno l’offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a 2 settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato”.
c) all’articolo 4, comma 1, la lettera a) è abrogata;
d) all’articolo 4, comma 1, lettera c), le parole “con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,” sono soppresse;
e) all’articolo 4, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.”.
