Art. 60 (Sistema informativo ASpI; monitoraggio dei livelli essenziali dei servizi erogati; sistema premiale)
1. Con accordo in Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di programmazione degli interventi cofinanziati con fondi strutturali europei è definito un sistema di premialità, per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l’impiego.
2. Entro il 30 giugno 2013 l’Inps predispone e mette a disposizione dei servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, una banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, dei dati essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficia.
3. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in misura non inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è fatto obbligo ai servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, di inserire nella base dati di cui al comma 1, con le modalità definite dall’Inps, i dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.
4. L’attuazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.
Art. 61 (Semplificazione delle procedure in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione)
1. Nei casi di presentazione di una domanda di indennità nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, può essere resa dall’interessato all’Inps, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui all’articolo 60.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al riconoscimento degli incentivi all’assunzione, le Regioni e le Province mettono a disposizione dell’Inps, secondo modalità dallo stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi all’assunzione, ivi comprese le informazioni relative all’iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all’articolo 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e le informazioni relative al possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni. Le informazioni di cui al periodo precedente sono messe inoltre a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
Art. 62 (Offerta di lavoro congrua)
1. Il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del Capo IV – Sezione II della presente legge provvedimento decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.
2. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:
a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposti dai servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, o non vi partecipi regolarmente;
b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 120 per cento rispetto all’importo lordo dell’indennità cui ha diritto.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati.
5. E’ fatto obbligo ai servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, di comunicare tempestivamente gli eventi di cui ai commi precedenti all’Inps, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.
6. Avverso il provvedimento di cui al comma 5 è ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all’articolo 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Art. 63 (Disposizioni in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro)
1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
“g) l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con riferimento ai lavoratori che beneficino di prestazioni per le quali lo stato di disoccupazione sia un requisito”.
