Art. 68 (Individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e certificazione delle competenze)
1. Ai fini di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), il Governo é delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, un decreto legislativo per la definizione delle norme generali per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali e la certificazione delle competenze, sulla base dei seguenti princıpi e criteri direttivi:
a) riconoscimento e validazione dei saperi acquisiti, anche a distanza, dai cittadini e dai lavoratori quale attestazione dell’apprendimento non formale e informale e certificazione dell’insieme delle conoscenze, abilità e competenze possedute dalla persona; la validazione è effettuata nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità, anche ai fini dell’accesso;
b) definizione di standard nazionali e procedure per la certificazione delle competenze, ivi incluse quelle connesse all’ottenimento della qualifica nei percorsi di apprendistato, con riguardo ai risultati formativi effettivamente conseguiti e alle competenze teorico-pratiche effettivamente possedute, attraverso l’identificazione di una metrica e di metodologie uniformi da predisporre a cura di enti all’uopo preposti e in continuità e coerenza con quanto in essere nel segmento dell’istruzione scolastica;
c) ponderazione dei crediti spendibili ai fini del rientro nei percorsi dell’istruzione scolastica e universitaria, da effettuare in modo da garantire l’equità e il pari trattamento su tutto il territorio nazionale;
d) definizione di procedure e criteri di validazione dell’apprendimento non formale ed informale ispirati a principi di equità, adeguatezza e trasparenza, semplificazione, valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dai cittadini e dai lavoratori e previsione di sistemi di garanzia della qualità anche a tutela dei fruitori dei servizi di istruzione e formazione offerti dalle strutture che operano nei contesti non formali di cui all’articolo 66, comma 3;
e) definizione di procedure per l’accreditamento dei soggetti che fanno parte del sistema pubblico nazionale di cui all’articolo 69, abilitati all’individuazione e validazione degli apprendimenti e al rilascio delle relative certificazioni;
f) previsione di criteri generali per il riconoscimento della capacità formativa delle imprese, previo confronto con le parti sociali.
2. Per l’adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 si fa applicazione delle disposizioni di cui al comma 90 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili.
3. Dall’emanazione del decreto legislativo attuativo delle deleghe previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
