Art. 25 (Durata)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:
a) per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, l’indennità di cui all’articolo 22 viene corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui all’articolo 28 (miniASpI);
b) per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, l’indennità è corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo in base all’articolo 23 ovvero all’articolo 28 della presente legge.
Art. 26 (Procedura)
1. L’indennità di cui all’articolo 22 spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.
2. Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto debbono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di spettanza del trattamento.
3. La fruizione dell’indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
Art. 27 (Nuova occupazione)
1. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità di cui all’articolo 22 è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
2. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell’ambito dell’ASpI o della mini-ASpI.
3. In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile sai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l’Inps entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente viene conguagliata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, viene richiesta al beneficiario una apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall’attività autonoma.
4. Nei casi di cui al comma 3, la contribuzione Invalidità Vecchiaia Superstiti versata in relazione all’attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi e viene riversata alla Gestione delle Prestazioni Temporanee, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Art. 28 (Assicurazione Sociale per l’Impiego. Trattamenti brevi (mini-ASpI))
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 22, che non raggiungano il requisito contributivo di 52 settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, ma possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria, è liquidata una indennità di importo pari a quanto definito nell’articolo 24.
2. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.
3. All’indennità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3, e degli articoli 23, 24, 26 e 27.
4. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
5. Le prestazioni di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell’anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
