Per quanto riguarda il fronte detrazioni, per i redditi 2010 non ci sono buone nuove per i contribuenti italiani. Anzi, qualcosa che si poteva dedurre dalle tasse l’anno scorso quest’anno non si potrà. Spiega il Corriere della Sera: “Se l’addio alla detrazione delle spese sostenute dai docenti per le attività di autoaggiornamento e formazione può essere passato inosservato, lo stesso non può e non deve dirsi per la mancata conferma, per il 2010 e anni successivi, della detrazione del 19% delle spese sostenute da milioni di contribuenti per l’acquisto dell’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. […] Stessa sorte per lo sconto, già in origine limitato al solo anno 2009, riconosciuto per l’acquisto di mobili, tv e computer destinati all’arredo di abitazioni oggetto di interventi di recupero edilizio per i quali è stata precedentemente richiesta la detrazione del 36% delle spese di ristrutturazione.
Confermata invece la detrazione del 20%, sulla spesa massima di 1.000 euro, per la sostituzione di frigoriferi e congelatori con nuovi apparecchi di classe energetica almeno pari ad A+. Così come lo sgravio del 36% delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia e il recupero del 55% di quanto speso per gli interventi finalizzati al risparmio energetico: ma per quello che si spenderà nel 2011 la detrazione sarà spalmata in dieci anni e non più in cinque.
Piccole curiosità: si potranno scalare dalle tasse, spiega il Corriere, “purché prescritte da un medico ed eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, le spese sostenute per prestazioni chiropratiche, che vanno quindi a confluire nell’insieme delle spese sanitarie, detraibili nella misura del 19%. Sempre in tema di spese sanitarie, va ricordato che tra le attrezzature per le quali spetta la detrazione del prezzo di acquisto rientrano anche i materassi antidecubito e i pannoloni per incontinenti, si conferma invece che non compete alcun beneficio fiscale per quanto speso per l’acquisto di integratori alimentari, prodotti a base di erbe, parafarmaci, pomate e colliri”. Il ministero ha poi chiarito che “deve ritenersi protesi sanitaria, con conseguente detrazione per la spesa sostenuta, la parrucca acquistata e utilizzata per ovviare alle difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli conseguente al ricorso a trattamenti chemioterapici. Lo sconto fiscale è consentito però se la parrucca è realizzata e commercializzata dal produttore con la destinazione d’uso di dispositivo medico e quindi dotata di marchio CE”.
Non potranno essere detratte dalle tasse invece le spese sostenute dagli studenti universitari per vedersi riconoscere la laurea conseguita all’estero. Detraibili invece i costi di iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca, ai corsi di perfezionamento, di specializzazione e ai master post universitari. I padri che pagano il mutuo per l’acquisto della casa dei figli possono beneficiare della detrazione degli interessi passivi, a patto che siano loro i titolari del mutuo e dell’immobile, concesso in uso gratuito ai figli. Se, come spesso succede, la casa è intestata al “pargolo”, papà non avrà diritto a nessuno sconto.
