
ROMA – Rivoluzionaria decisione della 4^ Sezione Lavoro della Cassazione, che interessa moltissimi lavoratori, giornalisti compresi. Modificando radicalmente il proprio costante orientamento, la Suprema Corte con sentenza n. 19398 del 2014 (Presidente Roselli, relatore Buffa) ha stabilito che, in caso di vertenza per omissione contributiva, il lavoratore puรฒ chiedere la condanna dell’azienda al pagamento dei contributi previdenziali in favore dello stesso ente previdenziale solo se quest’ultimo รฉ stato citato in giudizio. In caso contrario il giudice non puรฒ condannare il datore di lavoro a pagare anche i contributi previdenziali perchรฉ si tratterebbe di una condanna nei confronti di un terzo (cioรจ dell’ente previdenziale) non ammessa nel nostro ordinamento in mancanza di espressa previsione.
Finora, invece, un lavoratore che lamentava differenze retributive ed omissioni contributive citava generalmente solo l’azienda, ottenendo dal giudice, in caso di accoglimento della sua domanda, la condanna del datore di lavoro a pagare sia le maggiori retribuzioni, sia i relativi contributi da versare poi all’ente previdenziale, cioรฉ all’INPS o all’INPGI 1. Quest’ultimo, perรฒ, nella maggior parte dei casi, pur restando estraneo del tutto al giudizio, si vedeva ingiustamente obbligato a pagare somme magari non dovute. Di qui il cambio di rotta della Cassazione.
