ROMA – Pensioni, contributo di solidarietà Inpgi: Cassazione, altri due no. Le sentenze. Continuano a fioccare le sentenze che bocciano il varo del contributo di solidarietà da parte delle casse previdenziali (commercialisti e giornalisti) introdotto dopo il 2007. Pierluigi Franz fa il punto della situazione diffondendo il contenuto delle ultime due sentenze della sezione lavoro della Corte di Cassazione.
Due sentenze (testi in coda) della sezione Lavoro della Cassazione bocciano inesorabilmente il contributo di solidarietà varato dopo il 2007 dalla Cassa dei dottori commercialisti e che il CdA dell’Inpgi “fattosi Parlamento” vuole introdurre illegalmente sugli assegni di 6.554 giornalisti in quiescenza con redditi superiori ai 38mila euro all’anno. L’Istituto prevede così di risparmiare complessivamente circa 19 milioni di euro nel prossimo triennio. Anche i Ministeri dell’Economia e del Lavoro hanno bocciato il prelievo introdotto dall’Inpgi nella riforma varata il 27 luglio 2015. Pesa anche la mancanza di un quadro normativo ad hoc. L’ultima parola, comunque, spetta a Padoan e Poletti. (Franco Abruzzo/presidente dell’Unpit: “E’ l’ora di cacciare Fnsi e Fieg dal Cda dell’ente. I giornalisti pensionati devono confluire nell’Unpit o in Puntoeacapo. Basta con la Fnsi, che non li tutela!”).
Di seguito il testo delle due sentenze.
“A) Nel regime dettato dalla 1. 8.08.95 n. 335, art. 1, c. 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportare dalla 1. 27.12.06 n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, c. 763, alla disposizione dell’art. 3, c. 12 della legge di riforma, e quindi riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 1° gennaio 2007, la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per gli enti previdenziali privatizzati ex d.lgs. 30.06.94 n. 509, quale è la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti suddetti. Pertanto con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.12.03), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera – per il calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 – il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della pensione.
B) Invece per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 10 gennaio 2007 trova applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della 1. n. 335 del 1995, ma nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, c. 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006. Tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla 1. 27.12.13 n. 147, art. 1, c. 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. Consegue che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 1° gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna (delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.11.03)”.