Su questo solo punto c’รจ ora convergenza di vedute tra Governo, Parlamento e Consulta. Difatti nel comma 590 della legge di stabilitร del 2014 รจ confermato il contributo di solidarietร del 3% sui redditi superiori ai 300.000 euro lordi l’anni, tranne, perรฒ, sui trattamenti pensionistici, anche perchรฉ nel frattempo sono stati riassoggettati dal comma 486 della legge di stabilitร ad un ben piรน pesante taglio: 6% sulle pensioni superiori ai 90 mila 168 euro lordi l’anno (cioรฉ oltre 14 volte il trattamento minimo INPS) e fino a 128 mila 812 euro lordi l’anno (cioรฉ fino a 20 volte il trattamento minimo INPS); 12% oltre i 128 mila 812 euro lordi l’anno (cioรฉ oltre 20 volte il trattamento minimo INPS) e fino a 193 mila 218 euro lordi l’anno (cioรฉ fino a 30 volte il trattamento minimo INPS); e 18% oltre i 193 mila 218 euro lordi (cioรฉ oltre 30 volte il trattamento minimo INPS)
I piรน penalizzati dal comma 486 saranno i titolari di vitalizi compresi nella fascia tra i 128 mila 812 euro lordi l’anno (cioรฉ oltre 20 volte il trattamento minimo INPS) e fino a 150 mila euro lordi l’anno che si vedranno assoggettati ad un taglio del 12% contro il precedente 5% e quindi tartassati con una trattenuta su questa differenza superiore addirittura del 7% rispetto alla normativa anteriore alla decisione dell’Alta Corte del 5 giugno scorso.
In conclusione, la Corte Costituzionale ha bocciato la normativa varata due anni fa dal governo Berlusconi e confermata dal governo Monti proprio perchรฉ integrava una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presentava tutti i requisiti per caratterizzare il prelievo come tributario.
Difatti โi redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dellโosservanza dellโart. 53 Cost., il quale non consente trattamenti in pejus (cioรฉ peggiorativi, ndr) di determinate categorie di redditi da lavoroโ. E “se da un lato lโeccezionalitร della situazione economica che lo Stato deve affrontare รจ suscettibile di consentire il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano, dallโaltro ciรฒ non puรฒ e non deve determinare ancora una volta unโobliterazione dei fondamentali canoni di uguaglianza, sui quali si fonda lโordinamento costituzionaleโ.
Nel caso di specie, peraltro, “il giudizio di irragionevolezza dellโintervento settoriale appare ancor piรน palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre sentenza n. 30 del 2004, ordinanza n. 166 del 2006); sicchรฉ il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con piรน evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative giร rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta piรน possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro”.
A fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessitร di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici: il contributo di solidarietร si applica su soglie inferiori e con aliquote superiori, mentre per tutti gli altri cittadini la misura รจ ai redditi oltre 300 mila euro lordi annui, con unโaliquota del 3 per cento, salva in questo caso la deducibilitร dal reddito.
La Consulta ha, infine, “bacchettato” i governi Berlusconi e Monti rilevando che se lo Stato avesse colpito tutti i contribuenti, e non solo i pensionati, avrebbe incassato molto di piรน dei 26 milioni di euro annui percepiti esclusivamente dai vitalizi. Nella sentenza n. 116 si ribadisce infatti che la sostanziale identitร di ratio dei differenti interventi โdi solidarietร โ, determina un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietร del diverso trattamento riservato alla categoria colpita, ยซforiero peraltro di un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e piรน favorevole per lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietร economica, anche modulando diversamente un โuniversaleโ intervento impositivoยป.
E proprio su questa linea si รจ mosso in silenzio il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, suggerendo 2 settimane fa al Parlamento di cancellare i nuovi tagli sulle sole pensioni superiori ai 90 mila 168 euro lordi l’anno ma, in cambio, di alzare dal 3% al 4% il contributo di solidarietร dovuto da tutti i contribuenti, compresi i “pensionati d’oro”, titolari di redditi superiori ai 300 mila euro lordi l’anno. Lo Stato avrebbe avuto, infatti, lo stesso reddito senza, perรฒ, creare sconquassi, nรฉ conflitti con la Consulta. Ma neppure questo saggio ed illuminato consiglio da parte del supremo Garante della nostra Costituzione รจ stato sinora recepito dal Governo Letta-Alfano, nรฉ da Camera e Senato.
Non si sa perchรฉ continuano a “fare orecchie da mercante”.
