BRUXELLES – Risarcimenti veri, ovvero con iter più semplici, se la compagnia aerea smarrisce il bagaglio, lo danneggia o fa ritardo. Risposta obbligatoria, entro due mesi, in caso di reclamo scritto di un passeggero: oltre questo limite temporale, in caso di non risposta, chi ha automaticamente ragione ĆØ proprio il cliente.
L’Unione europea sta per introdurre regole più stringenti per le compagnie aeree che vanno in difesa dei consumatori. La direttiva ĆØ stata approvata dall’Europarlamento e ora dovrĆ essere approvata dal Consiglio europeo. Le novitĆ le sintetizza La Stampa:
Riprogrammazione dei voli. Quando i voli subiscono ritardi, le informazioni sulla riprogrammazione dei voli dovranno essere fornite ai passeggeri entro e non oltre i 30 minuti dopo lāorario iniziale di partenza. Ai passeggeri in possesso di un biglietto di ritorno non potrĆ essere negato lāimbarco sul volo di ritorno per non aver utilizzato il viaggio di andata. Non ĆØ un dettaglio da poco.
Bagagli. Allāinizio del processo di prenotazione, i passeggeri dovrebbero essere informati circa le restrizioni sui bagagli. Ai passeggeri deve essere consentito portare in cabina, a titolo gratuito, anche soprabiti e borse, compresa almeno una borsa di dimensioni standard di acquisti effettuati in aeroporto, in aggiunta al bagaglio massimo autorizzato in cabina. Eā un principio al quale si ĆØ finalmente adatta anche Ryanair.
Reclami e circostanze eccezionali. Ecco la svolta. Nel caso in cui entro due mesi dal ricevimento del reclamo la compagnia aerea non abbia fornito una risposta completa, si presume che abbia accolto le istanze del passeggero. Se nella risposta sono invocate Ā«circostanze eccezionaliĀ», in base alle quali il vettore non ĆØ tenuto a un risarcimento, al passeggero deve essere fornita una spiegazione completa per iscritto. Il testo prevede un elenco esaustivo di tali circostanze, che includono lāimpatto con volatili, lāinstabilitĆ politica e le vertenze di lavoro impreviste. Tuttavia, spiega una nota del Parlamento europeo, Ā«in circostanze straordinarie di lunga durata, come la crisi nube di cenere del 2010, la responsabilitĆ dei vettori aerei di pagare lāalloggio dei passeggeri sarebbe limitata a 5 nottiĀ».
Fallimenti. Per garantire che i passeggeri non restino bloccati nellāeventualitĆ il vettore aereo dichiari la bancarotta, il Parlamento ha chiesto che le compagnie siano tenut3 a predisporre adeguati meccanismi di garanzia, come dei fondi accantonati, oppure a sottoscrivere polizze assicurative.
Una migliore applicazione. Alle autoritĆ nazionali dovrebbero essere garantiti infine poteri sufficienti per punire i vettori aerei che violano i diritti dei passeggeri e valutare le relazioni su come i passeggeri sono stati aiutati nel far fronte ai ritardi e alle cancellazioni dei voli.
Tempi. Il testo deve essere approvato dal Consiglio dei ministri Ue, cioĆØ dai rappresentanti dei governi nazionali, dopodichĆ© entrerĆ in vigore entro due anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiali. Non ĆØ proprio domani e sarebbe meglio prima. Ma gli stati hanno deciso che lāiter deve essere questo. Gli stati, non le istituzioni o gli eurocrati.
