TITOLO V
GOVERNANCE DELL’EUROZONA
Articolo 12
1. I capi di Stato o di governo delle parti contraenti la cui moneta è l’euro e il presidente del Parlamento europeo Commissione si riuniscono a titolo informale alle riunioni dell’Euro Summit. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a prendere parte a tali riunioni. Il Presidente dell’Euro Summit è nominato dai partecipanti alla riunione a maggioranza semplice; al tempo stesso il Consiglio europeo elegge il suo presidente e per lo stesso periodo del mandato.
2. Gli incontri dell’Euro Summit si terranno, se necessario e comunque almeno due volte l’anno, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da parte degli Stati membri, relativamente alla moneta unica; altre questioni relative alla governance dell’Eurozona; le regole che si applicano ad essa, e in particolare orientamenti strategici per la conduzione delle politiche economiche e per una maggiore competitività e una maggiore convergenza nell’Eurozona.
3. Gli incontri dell’Euro Summit sono preparati dal Presidente dell’Euro Summit in stretta collaborazione con il Presidente della Commissione Europea. L’organismo incaricato dell’organizzazione e del controllo degli incontri dell’Euro Summit deve essere l’Eurogruppo e il suo presidente. Gli incontri successivi sono garantiti allo stesso modo.
4. Il Presidente del Parlamento Europeo può essere invitato per essere ascoltato. Il Presidente deve fare rapporto al Parlamento europeo dopo ognuno degli incontri dell’Euro Summit.
5. Il Presidente dell’Euro Summit deve tiene costantemente informate le Parti Contraenti la cui moneta non è l’euro e gli altri Stati membri dell’Unione europea a proposito dell’organizzazione e dei risultati dell’Euro Summit.
6. Per discutere specifiche questioni riguardanti l’implementazione del presente Trattato, il Presidente dell’Euro Summit inviterà , quando sia il caso e comunque minimo una volta all’anno, a un incontro dell’Euro Summit i Capi di Stato o di Governo delle Parti Contraenti, a parte quelle la cui moneta è l’euro, che hanno ratificato il presente Trattato.
Articolo 13
Come previsto dal Titolo II del Protocollo (numero 1) sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione Europea annessi ai Trattati dell’Unione Europea, il Parlamento Europeo e i Parlamenti nazionali delle Parti Contraenti devono determinare insieme l’organizzazione e la promozione di una conferenza dei rappresentanti delle commissioni pertinenti dei Parlamenti nazionali e i rappresentanti delle commissioni pertinenti del Parlamento Europeo per discutere delle politiche di bilancio e di altre questioni affrontate nel presente Trattato.