TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 14
1. Il presente accordo รจ ratificato dalle parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dellโUnione europea.
2. Il presente accordo entra in vigore dal 1ยฐ Gennaio 2013, a patto che la dodicesima Parte Contraente la cui moneta รจ lโeuro abbia depositato la sua ratifica, oppure dal primo giorno del mese successivo al deposito della dodicesima ratifica da parte delle Parti Contraenti (la cui moneta รจ lโeuro), qualunque sia la prima.
3. Il presente accordo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore tra le Parti contraenti (la cui moneta รจ lโeuro) e che lโhanno ratificata. Esso si applica alle parti contraenti (la cui moneta รจ lโeuro) a partire dal primo giorno del mese successivo al deposito della ratifica.
4. In deroga al paragrafo 3, Articolo 12 del presente accordo, si puรฒ applicare a tutte le Parti contraenti la cui moneta รจ lโeuro a partire dalla data di entrata in vigore dellโaccordo.
5. Questo accordo si applica alle parti contraenti che lโhanno ratificato, con una deroga di cui allโarticolo 139 (1), del trattato sul funzionamento dellโUnione europea, o con una deroga come definita nel protocollo n. 16 su talune disposizioni relative alla Danimarca (allegata ai trattati dellโUnione), dal giorno in cui la decisione di abrogare la deroga o esenzione ha effetto, a meno che la Parte contraente interessata dichiari lโintenzione di essere vincolato ad un prima data da tutte o parte delle disposizioni di cui ai titoli III e IV del presente accordo.