TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 14
1. Il presente accordo è ratificato dalle parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
2. Il presente accordo entra in vigore dal 1° Gennaio 2013, a patto che la dodicesima Parte Contraente la cui moneta è l’euro abbia depositato la sua ratifica, oppure dal primo giorno del mese successivo al deposito della dodicesima ratifica da parte delle Parti Contraenti (la cui moneta è l’euro), qualunque sia la prima.
3. Il presente accordo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore tra le Parti contraenti (la cui moneta è l’euro) e che l’hanno ratificata. Esso si applica alle parti contraenti (la cui moneta è l’euro) a partire dal primo giorno del mese successivo al deposito della ratifica.
4. In deroga al paragrafo 3, Articolo 12 del presente accordo, si può applicare a tutte le Parti contraenti la cui moneta è l’euro a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo.
5. Questo accordo si applica alle parti contraenti che l’hanno ratificato, con una deroga di cui all’articolo 139 (1), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, o con una deroga come definita nel protocollo n. 16 su talune disposizioni relative alla Danimarca (allegata ai trattati dell’Unione), dal giorno in cui la decisione di abrogare la deroga o esenzione ha effetto, a meno che la Parte contraente interessata dichiari l’intenzione di essere vincolato ad un prima data da tutte o parte delle disposizioni di cui ai titoli III e IV del presente accordo.
