SOTTOLINEANDO che gli obiettivi a medio termine devono essere regolarmente aggiornati sulla base di un metodo sottoscritto da tutti, obiettivi dei quali anche i parametri principali devono essere rivisti con regolarità, tenendo conto adeguatamente dei rischi per le finanze pubbliche di debiti espliciti e impliciti, così come rappresentato dalle intenzioni del Patto di Stabilità e Crescita,
SOTTOLINEANDO che un sufficiente progresso nella direzione degli obiettivi di medio termine deve essere valutato sulla base di una stima complessiva che abbia come punto di riferimento il bilancio strutturale, inclusa un’analisi al netto delle spese di misure discrezionali di entrate, in linea con le clausole specificate nelle leggi dell’Unione europea, in particolare il regolamento comunitario numero 1466/97 del 7 Luglio 1997 sul rafforzamento della vigilanza sulle situazioni di bilancio, come rettificato nel regolamento dell’Unione europea numero 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 (d’ora in poi “il Patto di Stabilità e Crescita riveduto e corretto”);
SOTTOLINEANDO che il meccanismo correttivo che sta per essere introdotto dalle Parti Contraenti deve contemplare deviazioni correttive dagli obiettivi di medio termine o dai piani di rientro dal deficit, incluso il loro impatto sulle dinamiche del debito pubblico;
SOTTOLINEANDO che il rispetto dell’obbligo di trasporre la “regola del pareggio” nel sistema giuridico nazionale a livello costituzionale o equivalente dovrebbe essere sottoposto alla giurisdizione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 273 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
RICORDANDO che l’articolo 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea dà alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il potere di imporre il pagamento di una somma forfettaria o di una pena a uno Stato membro dell’Unione Europea che non sia riuscito a soddisfare uno di questi criteri e che la Commissione europea ha stabilito criteri per la determinazione della somma forfettaria o della pena da pagare nel quadro di quell’articolo (sempre il 260, ndr);
RICORDANDO la necessità di facilitare l’adozione delle misure previste dalla procedura dell’Unione Europea per i disavanzi eccessivi delle parti contraenti dell’eurozona il cui rapporto (pianificato o reale) fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo superi il 3%, e contemporaneamente di rafforzare l’obiettivo di questa procedura, ovvero di incoraggiare e, se necessario, costringere gli Stati membri interessati a ridurre il deficit enventualmente identificato;