SOTTOLINEANDO l’importanza del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità come elemento di una strategia globale per rafforzare l’Unione economica e monetaria e EVIDENZIANDO che l’erogazione degli aiuti nel quadro dei nuovi programmi previsti dall’European Stability Mechanism è condizionata, a partire dal 1° Marzo 2013, alla ratificazione di questo Trattato dalla Parte Contraente interessata e, non appena sia terminato il periodo di trasposizione menzionato nell’articolo 3(2), in conformità a quanto previsto nel presente Articolo,
SOTTOLINEANDO che … sono Parti contraenti che hanno l’euro come moneta corrente e che, come tali, sono vincolati dalle clausole del presente Trattato da primo giorno del mese successivo al deposito della loro ratifica se il Trattato sarà in vigore da quella data;
SOTTOLINEANDO anche che … sono Parti Contraenti che, come Stati membri dell’Unione Europea, hanno, alla data della firma del presente Trattato, una deroga o un’esenzione dalla partecipazione alla moneta unica e possono essere vincolate, fino a quando la deroga o l’esenzione non sarà abrogata, solo dalle clausole del Titolo III e IV sulla base dei quali dichiarano, depositando la loro ratifica o in una data successiva, che esse intendono essere vincolate,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti:
TITOLO I
PROPOSITO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
1. Dal presente Trattato, le Parti Contraenti, che sono Stati membri dell’Unione europea, decidono di rafforzare i pilastri economici dell’Unione Economica e Monetaria adottando una serie di regole intese a potenziare la disciplina di bilancio tramite un’intesa fiscale e di rafforzare il coordinamento delle loro politiche economiche e di governance dell’Eurozona, in modo da sostenere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione Europea per quanto riguarda crescita sostenibile, occupazione, concorrenza e coesione sociale.
2. Le disposizioni del presente accordo si applicano alle Parti contraenti la cui moneta è l’euro. Si possono applicare, eventualmente, ad altre parti contraenti, alle condizioni di cui all’articolo 14.