TITOLO II
COERENZA E RAPPORTO CON LA LEGGE DELL’UNIONE
Articolo 2
1. Questo accordo è applicato dalle parti contraenti in conformità con i trattati sui quali si fonda l’Unione europea, in particolare l’articolo 4 (3), del Trattato sull’Unione europea, e con il diritto dell’Unione europea, incluso il diritto procedurale ove sia richiesta l’adozione di una legislazione secondaria.
2. Le disposizioni del presente accordo si applicano in quanto compatibili con i trattati sui quali si fonda l’Unione e con il diritto dell’Unione europea. Esse non devono invadere le competenze dell’Unione sulle azioni in materia di unione economica.
TITOLO III
FISCAL COMPACT
Articolo 3
1. Le Parti Contraenti devono applicare
Le parti contraenti devono applicare le seguenti regole, in aggiunta e fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione:
a) La situazione di bilancio delle amministrazioni pubbliche deve essere in pareggio o in avanzo.
b) La regola di cui al punto a) si considera rispettata se il deficit strutturale annuo della pubblica amministrazione non superi il valore di riferimento specifico per ciascun Paese, come definito dal Patto di Stabilità e Crescita riveduto e corretto, con un limite minimo di un deficit strutturale dello 0,5% sul Pil nominale. Le parti contraenti garantiscono la convergenza verso i rispettivi obiettivi di medio-termine per ciascun Paese. La tempistica per tale convergenza sarà proposta dalla Commissione tenendo conto della sostenibilità dei rischi per ogni Paese. L’avvicinamento e il raggiungimento degli obiettivi di medio termine saranno valutati sulla base di una analisi complessiva che abbia come riferimento il bilancio strutturale, inclusa una analisi della spesa al netto di introiti dovuti a misure discrezionali, in linea con quanto previsto dal Patto di Stabilità e Crescita rivisto.
c) Le Parti Contraenti possono temporaneamente deviare dai loro obiettivi di medio termine o dai piani di rientro dal deficit solo in caso di circostanze eccezionali, come specificato dal paragrafo 3.
d) Se il livello del debito è nettamente inferiore al valore di riferimento del 60% e laddove a medio termine i rischi di default per le finanze pubbliche siano bassi, il valore di riferimento per ciascun paese per il disavanzo strutturale annuo netto può assumere un valore superiore a quello di cui al punto b) e può raggiungere un deficit strutturale di almeno l’1.0% del Pil nominale.
e) Nell’eventualità che vengano ravvisati allontanamenti significativi dagli obiettivi di medio termine o dai piani per raggiungerli, deve essere innescato automaticamente un meccanismo di correzione. Il meccanismo deve includere l’obbligo per la Parte Contraente interessata di implementare misure per correggere gli allontanamenti per un periodo definito di tempo.