2. Le regole di cui al paragrafo 1 devono diventare effettive nei sistemi legislativi nazionali delle Parti Contraenti al più tardi in un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato, introdotte in disposizioni nazionali vincolanti, preferibilmente di natura costituzionale o comunque con la garanzia di essere pienamente seguite e rispettate in tutti i procedimenti relativi al bilancio nazionale. Le Parti Contraenti devono mettere in atto a livello nazionale i meccanismi di correzione menzionati al paragrafo 1.e) sulla base dei principi concordati che saranno proposti dalla Commissione Europea, concernenti in particolare la natura l’entità delle misure correttive da prendere e la tempistica in cui dovranno essere prese, anche in caso di circostanze eccezionali, e ilo ruolo e l’indipendenza delle istituzioni responsabili di monitorare a livello nazionale l’osservanza delle regole. Questo meccanismo deve rispettare pienamente le prerogative dei parlamenti nazionali.
3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del protocollo n. 12 si applica. Inoltre, si applicano le seguenti definizioni:
“Deficit strutturale annuo della pubblica amministrazione”: si intende il netto annuo del disavanzo corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e temporanee;
“Circostanze economiche eccezionali”: si intende un evento inconsueto non soggetto al controllo della Parte Contraente interessata, che ha un forte impatto sulla posizione finanziaria del governo o in periodi di grave crisi economica come previsto nel Patto rivisto di Stabilità e Crescita, premesso che la temporanea deviazione della Parte Contraente interessata non metta a rischio la sostenibilità finanziaria nel medio termine.
Articolo 4
Quando il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo supera il valore di riferimento del 60% di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 12, le Parti contraenti si impegnano a ridurlo ad un tasso medio di un ventesimo l’anno come punto di riferimento, come previsto dall’articolo 2 del regolamento del Consiglio numero 1467/97 del 7 Luglio 1997 per velocizzare e chiarire l’implementazione di procedure per deficit eccessivo, come precisato dal regolamento del Consiglio numero 1177/2011 dell’8 Novembre 2011
Articolo 5
1. Le Parti Contraenti che sono soggette a procedura per deficit eccessivo secondo i Trattati dell’Unione Europea, mettono in atto il programma per una partnership di bilancio ed economica con valore vincolante, contenente una descrizione dettagliata delle riforme strutturali da mettere in atto e implementare per garantire una correzione efficace e durevole dei disavanzi eccessivi. Il contenuto e il formato di tali programmi devono essere definiti dal diritto dell’Unione Europea. La loro presentazione alla Commissione e al Consiglio europei per l’approvazione e il loro monitoraggio deve avvenire nel contesto delle procedure di vigilanza esistenti del Patto di Stabilità e Crescita.
2. L’implementazione del programma, e le previsioni annuali di bilancio in cui consiste, devono essere monitorate dalla Commissione e dal Consiglio europeo.