Articolo 6
Nell’ottica di coordinare meglio la pianificazione delle emissioni di debito nazionale, le Parti Contraenti devono fare rapporto ex ante alla Commissione e al Consiglio europeo dei loro piani di emissione di debito.
Articolo 7
Nel pieno rispetto degli obblighi procedurali dei trattati dell’Unione, le Parti contraenti la cui moneta è l’euro si impegnano a sostenere le proposte o raccomandazioni espresse dalla Commissione europea, qualora sia individuato dalla Commissione europea uno Stato membro (la cui moneta è l’euro) che sia in contrasto con del tetto del 3% nel quadro di una procedura per disavanzo eccessivo, a meno che una maggioranza qualificata delle parti contraenti non esprima opinione contraria. La maggioranza qualificata è definita per analogia con le pertinenti disposizioni contenute nei Trattati dell’Unione Europea senza tenere conto della posizione della Parte contraente interessata, se si oppone alla decisione proposta o se invece la consiglia.
Articolo 8
1. La Commissione europea è invitata a presentare a tempo debito alle Parti Contraenti un rapporto sulle misure adottate da ciascuna di esse in conformità all’Articolo 3(2). Se la Commissione europea, dopo aver dato alla Parte Contraente interessata l’opportunità di sottoporre le sue osservazioni, conclude nel suo rapporto che una Parte Contraente non ha osservato le norme dell’Articolo 3(2), il caso sarà portato davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea da una o più Parti Contraenti. Nel caso in cui una Parte Contraente ritenga, indipendentemente dal rapporto della Commissione europea, che un’altra Parte Contraente non abbia osservato le norme dell’Articolo 3(2), può essa stessa da sola portare il caso davanti alla Corte di Giustizia. In entrambi i casi, il verdetto della Corte di Giustizia deve essere vincolante per le parti sotto processo, che devono prendere le misure necessarie per conformarsi a quanto stabilito dal verdetto in uno spazio di tempo che sarà deciso dalla Corte.
2. Se, sulla base delle sue valutazioni o di una valutazione della Commissione Europea, una Parte Contraente ritenga che un’altra Parte Contraente non abbia preso le misure necessarie per mettersi in regola con il verdetto della Corte di Giustizia a cui si fa riferimento nel paragrafo 1, questa può portare il caso alla Corte di Giustizia e richiedere l’imposizione di sanzioni finanziarie secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nel quadro dell’Articolo 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Se la Corte trova che la Parte Contraente interessata non si sia conformata al suo verdetto, può imporre ad essa il pagamento di una somma forfettaria o di una pena adeguata alle circostanze e che comunque non può superare lo 0,1% del suo prodotto interno lordo. L’importo imposto a una Parte Contraente la cui moneta è l’euro deve essere pagabile all’European Stability Mechanism (il Fondo Salva Stati, ndr). In altri casi, i pagamenti devono essere indirizzati al bilancio dell’Unione europea.
3. Il presente Articolo costituisce un accordo speciale fra le Parti Contraenti nell’accezione dell’Articolo 273 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.