TITOLO IV
COORDINAMENTO E CONVERGENZA DELLA POLITICA ECONOMICA
Articolo 9
Costruendo il coordinamento sulla politica economica così come definito dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, le Parti Contraenti si impegnano a lavorare insieme nella direzione di una politica economica che agevoli il regolare funzionamento dell’Unione Economica e Monetaria e la crescita economica tramite convergenze avanzate e spirito competitivo. A tal fine, le Parti Contraenti devono intraprendere le necessarie azioni e misure in tutti gli ambiti che sono essenziali per il buon funzionamento dell’Eurozona per il conseguimento degli obiettivi di incentivare lo spirito competitivo, promuovere l’occupazione, contribuire ulteriormente alla sostenibilità delle finanze pubbliche e al rafforzamento della stabilità finanziaria.
Articolo 10
In conformità ai requisiti previsti dai Trattati dell’Unione Europea, le Parti Contraenti possono fare ricorso, laddove sia appropriato e necessario, a misure specifiche per quei Stati membri la cui moneta è l’euro come è previsto nell’Articolo 136 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e utilizzare la cooperazione avanzata come previsto dall’Articolo 20 del Trattato dell’Unione Europea e negli Articoli dal 326 al 334 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea su questioni che sono essenziali per il regolare funzionamento dell’Eurozona, senza indebolire il mercato interno.
Articolo 11
Nell’ottica di confrontare le migliori soluzioni possibili e di lavorare insieme a una politica economica più strettamente coordinata, le Parti Contraenti garantiscono che tutte le più importanti riforme di politica economica che esse pensano di intraprendere saranno discusse ex ante e, laddove sia appropriato, coordinate fra di loro. Questo coordinamento deve coinvolgere le istituzioni dell’Unione Europea così come richiesto dal diritto dell’Unione Europea.