Del Csm dei giudici farà parte di diritto il primo presidente della Corte di Cassazione. Gli altri componenti saranno per il 50% scelti dai giudici previo sorteggio degli eleggibili (con l’intento di ridurre il peso delle correnti della magistratura associata), per l’altra metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università di materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio. Il vicepresidente del Csm della magistratura giudicante sarà scelto tra i componenti laici. Durano in carica 4 anni e non sono rieleggibili (in Costituzione ora si prevede che non siano “immediatamente rieleggibili”).
La novità dell’ultima ora riguarda il Csm dei Pm: sarà anch’esso presieduto dal capo dello Stato e ne farà parte come membro di diritto il Procuratore generale della Cassazione, ma salvo cambiamenti dell’ultim’ora, si prevede un ribaltamento dell’attuale proporzione ora a maggioranza ‘togata’. La componente ‘laica’ dovrebbe infatti essere ridotta a un terzo (previo sorteggio degli eleggibili) mentre quella togata arriverebbe a due terzi.
Modifiche anche all’attuale art. 105 della Costituzione: i consigli superiori “non possono adottare atti di indirizzo politico nè esercitare attività diverse da quelle previste dalla Costituzione”. Espunta dalla bozza, invece, l’iniziale previsione secondo cui i Csm avrebbero potuto esprimere parere sui ddl del governo solo su richiesta del ministro della Giustizia.
Obbligo di azione penale ma secondo criteri di legge. Nella bozza si prevede anche che “l’ufficio del Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge”. Ma la versione sottoposta al Quirinale parla di “criteri”. Comunque un’azione penale limitata rispetto a quella che oggi può esercitare il Pm.
Corte di disciplina divisa in due. Come il Csm, anche la nuova Corte di disciplina dei magistrati sarà divisa in due: una sezione per i giudici e una sezione per i pubblici ministeri. I componenti di ciascuna sezione saranno nominati per meta’ dal Parlamento in seduta comune e per meta’ da tutti i giudici e Pm (previo sorteggio degli eleggibili). La Corte di disciplina eleggera’ un presidente e ciascuna sezione a sua volta un vicepresidente tra i componenti nominati dal Parlamento. La legge – secondo la nuova versione dell’art. 105 bis della Costituzione contenuto nella bozza – “assicura l’autonomia e l’indipendenza della Corte di disciplina e il principio del giusto processo nello svolgimento della sua attività”.
Polizia giudiziaria. Nuove regole per l’indirizzo da parte dei pm.
Inappellabilità. Le sentenze di assoluzione e proscioglimento saranno inappellabili sin dal primo grado