
ROMA – “Gli interessi moratori richiesti da Equitalia in seguito al mancato pagamento delle somme indicate nelle cartelle o nelle intimazioni sono eccessivamente onerosi e possono far scattare il reato di usura – scriveย Sergio Trovato di Italia Oggi – La commissione tributaria provinciale di Salerno, sezione VIII, con la sentenza 3353 del 6 luglio scorso, ha accolto lโistanza del contribuente, che in una nota depositata in giudizio, con relativi calcoli, aveva denunciato il reato di usura, e ha trasmesso gli atti alla procura della Repubblica di Salerno, sezione reati finanziari, affinchรฉ adotti i provvedimento di competenza”.
L’articolo di Sergio Trovato: Il contribuente, infatti, aveva contestato lโeccessiva onerositร degli interessi e dei compensi richiesti da Equitalia, esibendo in giudizio una nota con dei calcoli dai quali si configurerebbe il reato di usura. La commissione tributaria, oltre ad avere accolto il ricorso e condannato la societร pubblica al pagamento delle spese processuali, ha ordinato ยซla trasmissione degli atti alla procura della Repubblica di Salerno per quanto eventualmente di competenzaยป. In realtร รจ sorprendente, guardando le cifre, che per un debito di circa 1.200 euro Equitalia chieda al debitore quasi 900 euro di interessi.
Lโarticolo 30 del dpr 602/1973 stabilisce che, decorso inutilmente il termine per il pagamento delle somme richieste con la notifica della cartella di pagamento (60 giorni), sulle somme iscritte a ruolo si applichino, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del ministero delle finanze rapportati alla media dei tassi bancari attivi. Dal conteggio vanno escluse le somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie tributarie e di interessi. Gli interessi di mora per ritardato pagamento, che in passato hanno superato la soglia dellโ8%, su base annua, negli ultimi anni sono stati ridotti, anche se rimangono pur sempre elevati. Lโarticolo 7 del dl 70/2011, inoltre, ha previsto che non possono essere piรน calcolati sulle somme pretese dal fisco per sanzioni e interessi, ma solo sullโimporto dovuto a titolo dโimposta. Va ricordato, infine, che lโarticolo 31 del dpr 602 dispone che lโimputazione delle somme riscosse dal concessionario debba essere fatta preliminarmente al debito dโimposta, alle sanzioni e alle indennitร di mora.
