L’omologazione dell’apparecchio non “scade” mai. In relazione alle apparecchiature di controllo automatico, il legislatore non ha adottato nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate. Secondo la Cassazione, sentenza 17361/2008, ne consegue che “nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell’Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature”.
No alla taratura periodica. Non vi sono neppure norme che impongono un obbligo di taratura periodica dell’autovelox. Dunque, l’attendibilità degli accertamenti effettuati non può ritenersi inficiata dalla assenza di controlli periodici. Non solo, l’efficacia probatoria rimane sino a che non risulti accertato, in quanto dedotto ed espressamente provato, il mal funzionamento dello strumento, o il difetto di costruzione, installazione, Tribunale di Potenza, sentenza 11 novembre 2010 n. 1496.
E sempre il tribunale di Potenza, sentenza 1305/2010, ha chiarito che “il sistema nazionale di taratura di cui alla L. n. 273/1991 non si applica alle apparecchiature per la rilevazione delle violazioni dei limiti di velocità fissati dal codice della strada, le quali, invece, sono soggette esclusivamente ad una verifica di perfetta funzionalità (omologazione) da parte del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Tale verifica, peraltro, è indispensabile solo in relazione al modello di apparecchio e non deve essere effettuata di volta in volta sul singolo esemplare”.
Dunque, “il verbale fa piena prova della sussistenza della violazione anche quando i dati relativi all’omologazione, riportati, non si riferiscano specificamente all’apparecchio utilizzato ed a prescindere dal rispetto della taratura periodica”. Concetto espresso anche dalla Cassazione, sentenza 22207/2010. “In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità la necessità di omologazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica – ai fini della validità del relativo accertamento – va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare”.
Non necessaria la contestazione immediata. L’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti. L’utilizzazione di apparecchiature diverse, quali l’autovelox, invece, “rientra di per sé tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata, né sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale, come quelle relative al numero delle pattuglie operanti”.
