In aula al Senato arrivano le regole per la vita di condominio che interessano la metà degli italiani, dopo l’approvazione in commissione Giustizia. Torna la riforma che mira a una maggiore responsabilizzazione per l’amministratore e una formula per cedere o dividere le parti comuni attraverso la cosiddetta sostituzione ma solo in caso di cessata utilità, come spiega Saverio Fossati sul Sole 24 ore.
«La discussione in aula potrebbe essere anche breve, data la sostanziale unanimità riscontrata in commissione» ha spiegato il relatore Franco Mugnai. Ma cosa cambia di fatto con questa riforma? I condomini possono chiedere all’amministratore la prestazione di una garanzia per un importo pari al bilancio dello stabile. Nodo importante è quello dell’amministratore: è previsto un mandato biennale e un maggiore controllo sulle decisioni, con i conti trasparenti e di cassa.
Se i condomini son0 più di quattro l’amministratore viene nominato dall’assemblea con 501 millesimi e la maggioranza in assemblea o dal giudice se non provvede l’assemblea, su ricorso anche di un solo condomino. Una volta in carica può anche prestare una polizza di assicurazione a garanzia dei suoi atti, se richiesto. Resta due anni automaticamente rinnovabili, ma può essere revocato in ogni momento anche dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini se non presenta il bilancio, se avvia contenziosi senza autorizzazione e se non recupera i debiti.
Inoltre come spiega il Sole 24 Ore c’è “la possibilità implicita di procedere alla cessione e alla divisione delle parti comuni, attraverso la formula giuridica della “sostituzione”, da approvare con la maggioranza dei condomini che rappresentino almeno due terzi dei millesimi. La “sostituzione” sarà possibile quando sarà cessata l’utilità delle parti comuni o quando si può realizzare altrimenti l’interesse comune. In questo caso l’assemblea viene convocata almeno 30 giorni prima. Anche gli inquilini, oltre ai condomini potranno chiedere all’amministratore di intervenire con diffida per tutelare le parti comuni”.
