La tessera del tifoso non dà adeguate garanzie a chi l’ha sottoscritta. Lo dice il Garante della Privacy, secondo il quale i supporter delle squadre di calcio che aderiscono al programma “tessera del tifoso” devono essere informati in modo chiaro e dettagliato sull’uso dei dati personali forniti al momento della sottoscrizione. Devono inoltre essere messi in condizione di poter scegliere liberamente se autorizzare l’uso di questi dati anche per finalità di marketing e pubblicità. Queste affermazioni solo frutto di alcune segnalazioni pervenute all’Autorità, inviato al ministero dell’Interno, al Coni, alla Figc e alle società sportive che aderiscono al programma.
La tessera del tifoso – ricorda il Garante privacy in una nota – è uno strumento multifunzionale che, oltre a consentire di far parte di una comunità “virtuosa” di tifosi, permette al possessore di fruire di facilitazioni e servizi messi a disposizione dalle società sportive, di seguire la squadra in trasferta nel settore “ospiti”, di accedere agevolmente agli impianti sportivi attraverso i varchi a lettura elettronica.
Ogni tessera rilasciata dalla società al tifoso dopo l’ok della questura contiene i dati personali del possessore, è contrassegnata da un codice alfanumerico che la identifica in modo univoco e spesso contiene un dispositivo a radiofrequenza (rfid), utilizzato solo per l’accesso agli stadi e “leggibile” ad una distanza non superiore a 10 centimetri da appositi lettori posizionati ai tornelli di ingresso.
L’Autorità – sottolinea ancora la nota – nel suo provvedimento ha stabilito che le società sportive dovranno migliorare l’informativa da dare ai tifosi, mettendo ben in evidenza i trattamenti di dati che non richiedono il consenso, perché connessi al rilascio della tessera, e quelli che possono essere effettuati solo su base volontaria e con un consenso ad hoc (marketing, profilazione, invio di comunicazioni commerciali). Ai tifosi, infatti, dovrà essere sempre garantita la possibilità di poter esprimere esplicitamente il loro “no” all’uso dei dati per finalità di marketing.
Nell’informativa – precisa il Garante – dovrà essere inoltre ben specificato che i dati anagrafici dei possessori delle tessera vengono comunicati alle questure allo scopo di verificare l’assenza di provvedimenti (Daspo, misure di prevenzione, sentenze di condanna per reati cosiddetti da stadio) che ostacolino il rilascio. I tifosi, infine, dovranno essere informati sulle caratteristiche dei trattamenti effettuati tramite la tecnologia rfid. L’Autorità si è comunque riservata approfondimenti in caso di revisioni eventualmente apportate al programma “tessera del tifoso”.
