La sfida al secondo piano del Palazzo della Consulta sarĂ di fatto monca. Uno dei due contendenti, vale a dire la magistratura di Milano, verrĂ rappresentata domani dalla sintesi delle ragioni dei tre ricorsi che il giudice relatore della causa sul ‘legittimo impedimento’, Sabino Cassese, farĂ in apertura di udienza pubblica.
Come prassi vuole, ad illustrare ai giudici dell’Alta Corte le ragioni a difesa dello ‘scudo’ saranno due voci che, di fatto, parleranno all’unisono: prima i legali del premier, NiccolĂ² Ghedini e Piero Longo, poi gli avvocati dello Stato, Michele Dipace e Maurizio Borgo, per conto della Presidenza del Consiglio. Ecco, in sintesi, le tesi pro e contro la legge 51 dell’aprile del 2010 grazie alla quale Berlusconi è al riparo, almeno fino all’ottobre prossimo, dalla ripresa dei tre processi a suo carico (Mills, Mediaset e Mediatrade).
GIUDICI DI MILANO, E’ UNA NUOVA IMMUNITA’. Per i magistrati che hanno fatto ricorso alla Consulta la legge introduce una ”presunzione assoluta” di impedimento che di fatto introduce un’immunita’, per la quale sarebbe stata necessaria una norma costituzionale e non ordinaria (violazione dell’art. 138 della Costituzione). Inoltre, nel contemplare una serie amplia ed indeterminata di attivita’ del premier e dei ministri sottrae al giudice ”il potere-dovere di verificare l’effettiva sussistenza dell’impedimento”. Lo ‘scudo’ si traduce infine in una ”causa automatica di rinvio del dibattimento sproporzionata rispetto alla tutela del diritto di difesa” (violazione dell’art.3)
LEGALI BERLUSCONI, GIUDICE NON PUO’ SINDACARE IMPEGNI PREMIER Per Ghedini e Longo l’attivitĂ del premier, ”essendo essenzialmente politica”, deve essere ”libera sia nei fini che si prefigge, sia nei mezzi attraverso i quali si propone di realizzarli”. PerciĂ² il giudice puo’ ”controllare l’autenticita” dell’attestazione della presidenza del Consiglio, ma non puĂ² ”sindacare il merito dell’attivitĂ di governo, giudicandola piĂ¹ o meno importante o necessaria”.
E ancora: la legge – secondo gli avvocati – non introduce una prerogativa costituzionale ma semplicemente la tipizzazione di alcuni casi di impedimento per premier e ministri a comparire in udienza e dunque l’integrazione di un istituto processuale giĂ esistente (l’art. 420-ter del codice di procedura penale). Inoltre, avendo un carattere temporaneo (18 mesi) la norma non puĂ² regolare un’ immunitĂ (”a meno di voler pensare che le prerogative costituzionali abbiano una scadenza”). Quanto al carattere di ‘legge ponte’ verso un mai nato lodo per via costituzionale, il ‘legittimo impedimento’ ”non intende anticipare a livello di legge ordinaria gli effetti di una riforma costituzionale”.
AVVOCATURA DELLO STATO, NON E’ RIEDIZIONE DEL LODO ALFANO Il legittimo impedimento – scrivono gli avvocati dello Stato nelle loro memorie – non e’ una ”mera riedizione” del ‘lodo’ bocciato un anno fa dalla Consulta perche’ ”non introduce alcuna forma di immunita”, ma si tratta di un ‘istituto processuale” che si limita a ”tipizzare”, per il presidente del Consiglio e per i ministri, ”la portata dell’istituto dell’impedimento a comparire”. Inoltre, sostengono Di Pace e Borgo, la legge ”contiene un ragionevole bilanciamento dei due valori costituzionali, quello dell’esercizio della giurisdizione e quello dell’esercizio delle attivitĂ politico-istituzionali dei membri del governo, senza far prevalere l’uno sull’altro e soprattutto senza sacrificarne nessuno”.